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Scheda di trasporto: approfondimenti

Un recente decreto legislativo ha modificato un decreto del 2005, riguardante il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore, prevedendo l’istituzione della scheda di trasporto.

Non si tratta quindi di un provvedimento delle Finanze, bensì dei Ministero dell’Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La norma impone nuovi importanti obblighi riguardanti il trasporto di merci e prevede pesanti sanzioni per chi non li rispetta.

La norma è già in vigore da qualche mese e precisamente dal 19 Luglio 2009.

Il fine della nuova norma è quello di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell’attività di autotrasporto merci per conto terzi attraverso l’istituzione di un documento che garantisca la tracciabilità della merce.

Tale scheda deve sempre accompagnare la merce trasportata dai trasportatori per conto terzi.

La merce trasportata dalle aziende in conto proprio non è soggetta a questa novità.

Così pure, sono esonerati i trasporti di collettame effettuati per conto di terzi, quando cioè si tratti di un’operazione effettuata mediante uno stesso veicolo sul quale sono caricate partite di merci, ciascuna di peso inferiore alle 5 tonnellate, individuabili da idonea documentazione presente sul veicolo stesso.

Il decreto descrive quali debbano essere i contenuti della scheda di trasporto e indica gli eventuali documenti che posono essere considerati equivalenti alla scheda di trasporto.

La scheda di trasporto deve contenere:

· I dati del vettore che effettua il trasporto:

Denominazione, indirizzo della Sede e la partita Iva.

(Vettore è l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e' parte di un contratto di trasporto di merci su strada)

· Dati del committente:

Denominazione, indirizzo della Sede e la partita Iva.

(Committente è l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale e' stipulato il contratto di trasporto con il vettore)

· Dati del caricatore:

Denominazione, indirizzo della Sede e la partita Iva.

(Caricatore è l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto)

· Dati del proprietario della merce:

Denominazione, indirizzo della Sede e la partita Iva.

(Proprietario della merce è l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore)

In quest’ultimo caso vanno riportati i dati quando in base alla tipologia e alle modalità di trasporto il committente sia in grado di individuare questo soggetto prima dell’inizio del viaggio. In caso contrario, il committente è tenuto ad annotare nello spazio destinato ad eventuali dichiarazioni le ragioni che hanno reso impossibile l’indicazione del proprietario della merce al momento dell’inizio del trasporto.

 

Il modello di scheda non ha vincoli di aspetto e caratteristica dello stampato. Esso deve rispettare solo il contenuto dei dati.

Sono considerati equipollenti alla scheda di trasporto:

– Lettera di vettura internazionale;

– Documenti doganali;

– Documento di trasporto;

– Ogni altro documento la cui presenza a bordo del veicolo sia comunque obbligatoria in virtù di norme nazionali o internazionali.

Il documento equipollente deve contenere tutti i dati e le indicazioni riportate sul modello di scheda di trasporto.

Nel caso in cui il documento equipollente non contenga alcune delle informazioni richieste, esso dovrà essere integrato prima dell’inizio del trasporto.

Se l’integrazione non fosse possibile per qualsiasi motivo, allora:

– Se il documento equipollente è obbligatorio, occorre allegare anche la scheda di trasporto contenente i soli dati mancanti sul documento equipollente;

– Se il documento equipollente non è obbligatorio, allora occorre necessariamente compilare la scheda di trasporto con tutti i dati richiesti.

 

Sanzioni

Le sanzioni amministrative vengono sempre applicate al committente. Alla stessa sanzione sono soggetti il vettore o il conducente qualora, durante l’effettuazione del trasporto essi non annotino eventuali variazioni da apportare al contenuto della scheda.

Elenchiamo qui di seguito le principali:

– Mancanza del documento a bordo del veicolo o documento incompleto o alterato: da 600 a 1.800 Euro, se la scheda non viene esibita nei 15 giorni successivi;

– Se durante l’effettuazione del trasporto, la scheda di trasporto o la documentazione equipollente manca, sanzione da 40 a 120 Euro;

Luca Barassi
Luca Barassi
Direttore editoriale e responsabile.
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