sabato, 24 Gennaio 2026
HomeLeggi e normativeRifiuti, aggiornata la normativa sull'obbligo di iscrizione al RENTRI

Rifiuti, aggiornata la normativa sull’obbligo di iscrizione al RENTRI

Obbligo di iscrizione RENTRI. La Legge 199 del 30 dicembre 2025 modifica l’articolo 188-bis del Testo Unico Ambientale e ridefinisce i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

Il nuovo quadro normativo chiarisce chi deve iscriversi, chi è escluso e quali adempimenti restano in capo ai produttori di rifiuti non iscritti, con particolare attenzione ai rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Obbligo di iscrizione RENTRI

Con la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, il legislatore è intervenuto nuovamente sul sistema di tracciabilità dei rifiuti, modificando il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La norma aggiornata individua in modo puntuale gli operatori obbligati all’iscrizione al RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, e definisce con maggiore chiarezza le categorie escluse dall’obbligo.
Sono tenuti a iscriversi al RENTRI gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; i produttori di rifiuti pericolosi; gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Ma anche i commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi; per i rifiuti non pericolosi, i soggetti indicati all’articolo 189, comma 3, del Testo Unico Ambientale.

Chi è escluso dall’obbligo di iscrizione

Alcune categorie sono esplicitamente escluse dall’obbligo di iscrizione al RENTRI. È il caso dei Consorzi e dei sistemi di gestione, sia individuali sia collettivi, già disciplinati dall’articolo 237 del Testo Unico Ambientale. Allo stesso modo, restano esclusi i produttori di rifiuti per i quali trovano applicazione le disposizioni specifiche previste dall’articolo 190, commi 5 e 6.

Il comma 5 riguarda alcune realtà di dimensioni più contenute o con caratteristiche particolari e ne fanno parte, ad esempio, gli imprenditori agricoli con un volume d’affari annuo non superiore a 8mila euro, così come le imprese che raccolgono e trasportano esclusivamente i propri rifiuti non pericolosi, secondo quanto previsto dall’articolo 212, comma 8.

Per i soli rifiuti non pericolosi, l’esclusione continua ad applicarsi anche alle imprese e agli enti produttori iniziali con non più di dieci dipendenti, già in precedenza esonerati dall’iscrizione. Resta fermo che gli enti e le imprese produttori iniziali che raccolgono e trasportano i propri rifiuti sono obbligati all’iscrizione solo quando soggetti all’obbligo in qualità di produttori.

Il comma 6 dell’articolo 190 amplia ulteriormente il perimetro delle esclusioni. Rientrano in questa categoria gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi, ma anche i soggetti che svolgono attività riconducibili a specifici codici ATECO (96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02) che producono rifiuti pericolosi, inclusi quelli con codice EER 18.01.03 (aghi, siringhe e oggetti taglienti usati). Esclusi anche i produttori di rifiuti pericolosi che non operano in forma di ente o impresa.

Redazione
Redazionehttps://www.trasportale.it
Il canale di informazione e comunicazione multimediale del mondo del trasporto.
X