Obbligo di iscrizione RENTRI. La Legge 199 del 30 dicembre 2025 modifica l’articolo 188-bis del Testo Unico Ambientale e ridefinisce i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
Il nuovo quadro normativo chiarisce chi deve iscriversi, chi è escluso e quali adempimenti restano in capo ai produttori di rifiuti non iscritti, con particolare attenzione ai rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Obbligo di iscrizione RENTRI
Chi è escluso dall’obbligo di iscrizione
Alcune categorie sono esplicitamente escluse dall’obbligo di iscrizione al RENTRI. È il caso dei Consorzi e dei sistemi di gestione, sia individuali sia collettivi, già disciplinati dall’articolo 237 del Testo Unico Ambientale. Allo stesso modo, restano esclusi i produttori di rifiuti per i quali trovano applicazione le disposizioni specifiche previste dall’articolo 190, commi 5 e 6.
Il comma 5 riguarda alcune realtà di dimensioni più contenute o con caratteristiche particolari e ne fanno parte, ad esempio, gli imprenditori agricoli con un volume d’affari annuo non superiore a 8mila euro, così come le imprese che raccolgono e trasportano esclusivamente i propri rifiuti non pericolosi, secondo quanto previsto dall’articolo 212, comma 8.
Per i soli rifiuti non pericolosi, l’esclusione continua ad applicarsi anche alle imprese e agli enti produttori iniziali con non più di dieci dipendenti, già in precedenza esonerati dall’iscrizione. Resta fermo che gli enti e le imprese produttori iniziali che raccolgono e trasportano i propri rifiuti sono obbligati all’iscrizione solo quando soggetti all’obbligo in qualità di produttori.
Il comma 6 dell’articolo 190 amplia ulteriormente il perimetro delle esclusioni. Rientrano in questa categoria gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi, ma anche i soggetti che svolgono attività riconducibili a specifici codici ATECO (96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02) che producono rifiuti pericolosi, inclusi quelli con codice EER 18.01.03 (aghi, siringhe e oggetti taglienti usati). Esclusi anche i produttori di rifiuti pericolosi che non operano in forma di ente o impresa.



