Per i trasporti di cabotaggio stradale nell’Unione europea, dal 14 maggio 2010 sarà applicato il Regolamento 1072/2009 e pertanto decadranno le diverse regolamentazioni nazionali sul tema. Per fare il punto della situazione sulle nuove norme, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato una circolare chiarendo i contenuti della nuova regolamentazione.
l’attività di cabotaggio deve essere consecutiva ad un trasporto internazionale, nel quale vi sia stato scarico di merce;
sono consentiti al massimo 3 trasporti di cabotaggio stradale in un periodo di 7 giorni dallo scarico di merce in traffico internazionale;
è consentita l’attività di cabotaggio – nel limite di 3 viaggi – in uno solo ovvero in più Stati membri; è ammesso un solo trasporto entro 3 giorni dall’ingresso di un veicolo vuoto in uno Stato membro, ma in ogni caso sempre consecutivo ad un trasporto internazionale
(Da ANITA)