ACIRIL (Associazione Costruttori Italiani Rimorchi Leggeri), rende noto che il 24 gennaio è stato emesso il decreto che reca la disciplina delle modalità, contenuti e programmi degli esami utili a conseguire una patente di categoria B1 e B, anche speciale, e BE.
Dal 19 gennaio 2013 è applicabile la nuova disciplina in materia di patenti di guida, le cui disposizioni sono introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. decreto legislativo n. 59 del 2011 (1), di “Attuazione delle direttive 2006/126/CE (2) e 2009/113/CE (3), concernenti la patente di guida”, e dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2 (4), recante “Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (1) e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (5), nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE (6)”. Per quanto riguarda il settore dei rimorchi, la normativa prevede una nuova patente, denominata B96 che consente la guida di veicoli fino a 3,5 t e rimorchi anche superiori a 750 kg a patto che la massa massima autorizzata della combinazione non superi 4,25 t (art. 3, comma 2); Per ottenere la patente B96 il candidato dovrà sottoporsi ad una prova pratica di guida (vettura + rimorchio) i cui criteri minimi sono fissati nell’Allegato V (art. 23, comma 2) del decreto legislativo n. 59 del 2011.
Al paragrafo 4.4 del Decreto Ministeriale intitolato “PROVA PRATICA DI GUIDA PER CATEGORIA B CON CODICE 96” si legge:
“Il titolare di una patente di categoria B, che intende conseguire l’abilitazione per la guida di un complesso di veicoli composto da una motrice di categoria B ed un rimorchio di massa massima autorizzata superiore 750 kg, tale che la massa massima autorizzata di tale complesso superi i 3500 kg ma non i 4250 kg, sostiene una prova di guida su tale complesso di veicoli, eseguendo le seguenti operazioni conformi a quanto prescritto dall’allegato V del decreto legislativo n. 59 del 2011:
a) accelerazione e decelerazione;
b) retromarcia;
c) frenata, spazio di frenata e frenata/schivata;
d) cambio di corsia;
e) oscillazione di un rimorchio;
f) sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso;
g) parcheggio.
Qualora un candidato al conseguimento di una patente di categoria B intenda contestualmente conseguire l’estensione di abilitazione alla guida dei complessi di veicoli su descritti, sostiene una prova di guida i cui contenuti sono conformi a quelli esposti nel paragrafo A.4.3 (PROVA PRATICA DI GUIDA PER CATEGORIA B) integrati con le operazioni del presente paragrafo. La patente emessa riporterà il codice unionale 96: tale patente non può essere conseguita da candidato o titolare di patente di categoria B speciale”.
Per informazioni sul settore dei rimorchi leggeri consultare il sito:
www.rimorchileggeri.it