Sicuramente molti di voi lo avranno già fatto, ma se qualcuno se ne fosse dimenticato, questo è il mese in cui presentare le domande per ottenere il rimborso delle accise sul gasolio (per i consumi effettuati tra il 1° di ottobre e il 31 dicembre 2012), beneficio fiscale (una volta tanto) riservato proprio agli autotrasportatori che esercitano la professione con veicoli di massa massima complessiva da 3,50 fino a 7,49 tonnellate.
Come ormai sapete, la dichiarazione per poter fruire di questo beneficio deve essere presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. Dunque, fino al 31 gennaio, potrà essere presentata la domanda di recupero delle accise relativamente ai consumi di gasolio dell’ultimo trimestre 2012, beneficio che l’Agenzia delle Dogane ha quantificato in 214,18609 Euro per mille litri di prodotto, questo l’importo rimborsabile.
Modalità di presentazione della domanda:
L’apposita dichiarazione va presentata agli Uffici delle dogane territorialmente competenti o utilizzando il software disponibile sul sito www.agenziadogane.it attraverso cui è possibile compilare e stampare la dichiarazione (previa abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale-E.D.I.)
La dichiarazione stampata deve essere trasmessa all’Agenzia delle Dogane unitamente alla seguente documentazione:
– dati salvati su supporto informatico (floppy disk o cd rom);
– copia delle carte di circolazione dei veicoli interessati dal beneficio;
-copia di valido documento d’identità del sottoscrittore;
–> per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I..
Modalità tecniche e operative per l’utilizzo del sistema:
– gli utenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I.;
-le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, all’indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it , nella specifica sezione ad esso relativa.
Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale è possibile:
– utilizzare il software disponibile secondo le istruzioni contenute nel Manuale utente (capitolo 5) pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 4° trimestre 2012 – Software gasolio autotrazione 4° trimestre 2012”;
– fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 4° trimestre 2012 – Software gasolio autotrazione 4° trimestre 2012”.
Controlli:
Deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli la seguente documentazione:
– fatture di acquisto del gasolio;
– licenza/autorizzazione per l’esercizio dei servizi di trasporto merci;
– autorizzazione comunale nel caso di possesso di distributore privato di carburanti.
Termine entro cui fare istanza:
La presentazione della dichiarazione in questione, con cui chiedere il rimborso da utilizzare in compensazione, deve pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2013.
Termine entro cui utilizzare il credito:
Per effetto delle modifiche apportate all’art.61 del D.L. 24.1.2012, n.1 nel testo del DPR 9.06.2000, n. 277 (recante la disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti l’attività di autotrasporto) sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell’anno in corso potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2013.
Vi ricordiamo inoltre che il credito potrà essere utilizzato in compensazione, mediante il modello F24 utilizzando lo specifico CODICE TRIBUTO 6740, anno di riferimento “2012” oppure “2013” (anno nel quale si effettua la compensazione del credito), trascorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione ed entro il termine tassativo del 31 dicembre 2013. Decorso tale termine (31 dicembre 2013) coloro che presentano delle eccedenze di credito non utilizzato in compensazione, potranno presentare l’istanza di rimborso in denaro, ovvero potranno presentare apposita domanda di “cambio di fruizione in denaro” delle predette eccedenze (non utilizzate in compensazione), le quali dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 giugno 2014.
Limite all’utilizzo in compensazione:
In riferimento all’utilizzo in compensazione del rimborso spettante in ragione dei maggiori oneri derivanti dall’aumento del gasolio, l’Agenzia delle Dogane evidenzia che – a norma del comma 2 del ripetuto art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati nel corso dell’anno 2012 non operano le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007.
NB
L ’art. 1, comma 53 della Legge 244/2007 fissa un limite annuale, pari all’importo di 250mila euro, per poter utilizzare in compensazione i crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel Quadro Ru del modello di dichiarazione dei redditi.
Per effetto di tale novità, dunque, tali crediti potranno essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000.
La prova dell’acquisto:
Come già evidenziato in passato, si conferma che per beneficiare dell’agevolazione in commento i soggetti ammessi dovranno provare i consumi di gasolio secondo le seguenti modalità:
– gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture di acquisto;
– tutti gli altri soggetti (enti pubblici, imprese pubbliche locali di trasporto, imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale ecc..) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante.
Eliminazione del termine di decadenza.
Si ricorda, infine, che l’Agenzia delle Dogane (nota del 31 maggio 2012) ha chiarito che, a seguito della conversione in legge del decreto n. 16/2012, è stata eliminata la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento che, non avendo più carattere di perentorietà, non impedisce il riconoscimento del rimborso.
NB
Permane, comunque, l’obbligo per l’esercente l’attività di trasporto di presentare l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto.