Fino al prossimo 31 luglio le imprese di autotrasporto potranno presentare domanda di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel secondo trimestre 2012 (1 aprile – 30 giugno).
Sul sito dell’Agenzia delle dogane, è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione.
L’ammontare del beneficio per i consumi effettuati tra il 1° aprile e il 7 giugno 2012 è pari a Euro 189,98609 per mille litri di prodotto, mentre per i consumi effettuati tra l’8 e il 30 giugno 2012 è pari a Euro 209,98609.
Possono usufruire di tale agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, provando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto. Per la fruizione dell’agevolazione con Modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno in corso, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2013. Da tale data decorre il termine, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2014.
A decorrere dal 2012 il credito d’imposta derivante da sconti su accise è escluso dal limite di 250.000 euro per la compensazione nel modello F24.
Da ANITA