martedì, 23 Aprile 2024
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La targa ripetitrice per i rimorchi non è più obbligatoria

A.C.I.RI.L. (Associazione Costruttori Italiani Rimorchi Leggeri) rende noto il provvedimento di modifica del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada che permetterà ai rimorchi di adottare la propria targa di immatricolazione senza la necessità di fare ricorso alla targa ripetitrice.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica N. 198 del 28/09/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 273 del 22/11/2012, è stata disciplinata la nuova normativa sulle targhe dei rimorchi introdotta dall’articolo 11 della legge N. 120/2010 e resa finalmente operativa dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2012. In tale riunione, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dopo il parere favorevole del Consiglio di Stato, è stato adottato un provvedimento di modifica del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Nello specifico, i rimorchi adotteranno solamente la propria targa di immatricolazione, di dimensioni analoghe a quelle degli altri autoveicoli, e non dovranno più fare ricorso alla targa ripetitrice di quella del veicolo trainante. Il nuovo sistema di targatura verrà applicato ai rimorchi immatricolati successivamente al 20 febbraio 2013, mentre i rimorchi già in circolazione prima di tale data potranno fare a meno della targa ripetitrice solo se nuovamente reimmatricolati.

Per informazioni sul settore dei rimorchi leggeri consultare il sito: www.rimorchileggeri.it

 

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