Il decreto fiscale approvato in Cdm il 27 marzo rinvia la tassa di due euro sui piccoli pacchi. Il «contributo» si riferisce alle microspedizioni provenienti dai Paesi extra europei e con valore dichiarato inferiore a 150 euro
La data di applicazione dell’imposta è stata fissata al 1° luglio 2026.
Rinviata la tassa di due euro sui piccoli pacchi
Da Palazzo Chigi arriva una nuova data sull’applicazione della tassa di due euro sui piccoli pacchi: «L’applicazione del contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE, con valore dichiarato inferiore a 150€, è differita al 1° luglio 2026. Si tratta di un rinvio tecnico volto a consentire il completamento dell’adeguamento dei sistemi informatici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli».
A deciderlo è stato il Consiglio dei ministri – tenutosi venerdì 27 marzo – approvando il decreto legge su proposta della premier Giorgia Meloni e del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che contiene disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Oltre al rinvio della tassa da due euro sui pacchi extra Ue, il provvedimento stabilisce – tra le altre novità – anche un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 35% dell’importo richiesto, destinato alle aziende che hanno presentato comunicazioni per investimenti.
La tassa si applica a spedizioni destinate a consumatori finali, a spedizioni destinate ad operatori commerciali e a spedizioni inviate da un privato a un altro privato anche se contenenti merci prive di carattere commerciale. Non sono tassabili invece merci e beni «a seguito passeggero» immesse in libera pratica su dichiarazione verbale, in quanto non rientranti nella definizione di spedizione.
Il contributo è riscosso dall’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione definitiva delle merci che arriveranno su suolo italiano.
Il decreto fiscale
Tra le principali novità introdotte dal decreto legge figura la revisione della decorrenza del nuovo regime IVA per le operazioni permutative, la cui applicazione è prevista per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2026. Restano tuttavia validi i comportamenti adottati in precedenza, senza possibilità di ottenere rimborsi d’imposta.
Il provvedimento interviene anche sul regime dei lavoratori impatriati, aggiornando i riferimenti normativi relativi alla disciplina fiscale applicabile a chi trasferisce la residenza in Italia; le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal periodo d’imposta 2027.
Infine, viene disciplinato il trattamento dell’avviamento negativo: per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, nelle operazioni di cessione d’azienda, l’eventuale differenza negativa tra il corrispettivo e il valore dei beni contribuisce alla formazione del reddito e del valore della produzione in quote costanti nell’esercizio in cui si realizza e nei quattro successivi. La norma trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.



