venerdì, 29 Marzo 2024
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Trasporti merci pericolose, la sentenza di Viareggio insegna

La sentenza di Viareggio ha riacceso i riflettori sulla sicurezza dei trasporti di merci pericolose, su strada e ferrovia. La mancata osservanza e verifica delle normative vigenti infatti rimane un problema e a volte, purtroppo, basta un particolare per provocare eventi catastrofici. Le merci pericolose (sono innumerevoli ed individuate in una apposita tabella dalla normativa di riferimento; vanno per esempio dai fertilizzanti per l’agricoltura, ai carburanti, alle vernici, agli alcolici, ai profumi, ecc.) che viaggiano quotidianamente sui nostri autocarri possono essere trasportate solo a determinate condizioni per garantirne la loro stessa sicurezza, quella dell’intera filiera logistica e della collettività.
A tal proposito in Italia il Decreto Legislativo n. 40 del febbraio 2000, recependo una direttiva europea, ha introdotto l’obbligatorietà della nomina di un consulente per la sicurezza dei trasporti, una figura professionale di cui si devono avvalere tutte le imprese (non solo quelle di autotrasporto) che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose. Il consulente deve avere una conoscenza dei rischi inerenti il trasporto e le operazioni di carico e scarico di merci pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia (A.D.R. e/o R.I.D.) e verificare che vengano applicate e osservate dalle aziende stesse. Una normativa che la CNA-Fita denuncia essere largamente inapplicata.
Esattamente dopo 17 anni dall’introduzione di quella norma non ci risultano controlli effettuati e non siamo a conoscenza di alcuna sanzione inflitta, peraltro pesantissime e spropositate, mentre le aziende che operano irregolarmente sono molte – afferma la presidente nazionale CNA-Fita, Cinzia Franchini -. In caso di mancata nomina del consulente ADR il legale rappresentante è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 36.000 euro e in caso di mancata comunicazione della nomina del consulente ADR presso gli uffici della Motorizzazione provinciale, il legale rappresentante è punito con una sanzione da 2.000 euro a 12.000 euro. Per questo da un lato chiediamo al Ministero dei Trasporti che i controlli, che dovrebbbero essere sistematici, vengano effettuati da un ente differente rispetto alle attuali Motorizzazioni non in grado di poter espletare tale adempimento come i fatti ampiamente dimostrano e, dall’altro, che queste norme non siano solo balzelli burocratici che vanno ulteriormente ad appesantire le aziende che operano nella legalità ma servano a mantenere un alto livello di sicurezza in tutte le fasi del trasporto dalla preparazione del carico, alla formazione degli operatori coinvolti fino alla consegna a destinazione della merce“.
[Immagine d’archivio]
A. Trapani
A. Trapanihttps://www.andreatrapani.com
Redattore e Responsabile Area Web Trasportare Oggi in Europa
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