E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.147 del 27 giugno 2011, la deliberazione n. 11/2011 con la quale il Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori ha definito le disposizioni generali relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell’anno 2010.
Sono esclusi dalle riduzioni dei pedaggi autostradali i veicoli appartenenti alle categorie Euro 0 ed Euro 1, mentre il rimborso può essere richiesto per i transiti eseguiti, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, con veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 e categorie superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 sulla base del fatturato annuo, che verrà determinato moltiplicando il fatturato effettivo del singolo veicolo per gli indici di seguito riportati:
– 1 per i veicoli Euro 2;
– 1,5 per i veicoli Euro 3;
– 1,75 per i veicoli Euro 4 o superiori.
Determinato in questo modo il fatturato globale.
Tale beneficio è fissato in:
Fatturato globale annuo in euro % di riduzione
da 51.646,00 a 206.583 4,33 %
da 206.584 a 516.457 6,50 %
da 516.458 a 1.032.914 8,67 %
da 1.032.915 a 2.582.284 10,83 %
oltre 2.582.284 13,00 %
Un’ulteriore riduzione spetta alle imprese che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00, la riduzione compensata è incrementata del 10%, fermo restando il limite percentuale massimo del 13% sopra fissato per fatturati superiori a 2.582.285,00 di euro.
Da Free Services consulenza